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IN ASSENZA MOMENTANEA DI
R.S.P.P., CHI SVOLGE LE FUNZIONI?
Non
bisogna dimenticare che l'R.S.P.P. per i compiti ad esso
attribuiti dalla normativa vigente, deve avere sul posto di
lavoro una presenza assidua ed un'azione continua, pertanto
nel momento in cui l'R.S.P.P. si assenta dal proprio lavoro
per motivi di ferie, malattia o nel caso di donne, per
problemi legati alla maternità, tale figura deve essere
sostituita.
Il datore di lavoro deve provvedere
alla sostituzione, momentanea, dell'R.S.P.P. con una persona
interna, o in mancanza con persona esterna così come sancito
dall'art. 31, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a condizione
che gli stessi abbiano i requisiti di cui all'art 32.
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