QUESITI

 
 

  

 

IN ASSENZA MOMENTANEA DI R.S.P.P., CHI SVOLGE LE FUNZIONI?

Non bisogna dimenticare che l'R.S.P.P. per i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente, deve avere sul posto di lavoro una presenza assidua ed un'azione continua, pertanto nel momento in cui l'R.S.P.P. si assenta dal proprio lavoro per motivi di ferie, malattia o nel caso di donne, per problemi legati alla maternità, tale figura deve essere sostituita.

Il datore di lavoro deve provvedere alla sostituzione, momentanea, dell'R.S.P.P. con una persona interna, o in mancanza con persona esterna così come sancito dall'art. 31, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di cui all'art 32.

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